| 08/06/2010 | Obbligo di indicazione dei dati catastali per compravendite e locazioni L’Ance spiega che il D.L. 78/2010 stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2010, per tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate inter vivos, aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati esistenti, per le unità immobiliari urbane viene introdotto l’obbligo di indicazione in atto dei dati catastali dell’immobile, oggetto dei medesimi contratti, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto. L’Ance spiega che in caso di irregolarità,Previa individuazione degli intestatari catastali e della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari, il notaio rogante non potrà procedere alla stipula dell’atto.
A decorrere dalla medesima data, la richiesta di registrazione dei contratti di locazione (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite) deve contenere le indicazioni dei dati catastali degli immobili.
Alla mancata od errata indicazione di tali dati viene applicata una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell`imposta dovuta per la registrazione dell’atto.
Fonte - NewsPages |